SENTENZA CASSAZIONE CIVILE n. 6243/2015

Sentenza Cassazione civile n. 6243/2015
L’ASL risponde in solido con il medico di base convenzionato per i danni al paziente.

L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile ex articolo 1228 Cc per la negligenza del suo ausiliario perché obbligata alla prestazione garantita dal Ssn: il professionista è solo uno Strumento, al di là della scelta dell’utente.

Questo il principio di diritto: “l’ASL è responsabile civilmente ai sensi dell’art. 1228 codice civile (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. nei limiti stabiliti dalla legge”.

La scelta del medico convenzionato per l’assistenza medico-generica deve avvenire nei confronti della ASL che cura la tenuta degli elenchi dei medici con i quali ha instaurato lo specifico rapporto di convenzionamento, rapporto che si distingue per le sue peculiarità da quello di lavoro subordinato ma anche da quello del libero professionista poiché, pur svolgendosi in autonomia e su un piano di parità, è diretto a soddisfare le finalità istituzionali del S.S.N.. In tale contesto ed entro tali limiti opera quindi la scelta dell’utente del medico di base producendo effetti diretti nei confronti della ASL. Si può dunque affermare che l’assistenza medico-generica è una prestazione curativa che ogni utente che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla legge ha pieno ed incondizionato diritto di fruire nei limiti e secondo le modalità stabilite dal legislatore, cui corrisponde l’obbligo dell’ ASL di erogarlo per conto del S.S.N. Si configura quindi in capo all’ ASL un’ obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica che viene adempiuta avvalendosi del personale medico dipendente o in regime di convenzionamento e che è riconducibile all’interno dell’inciso finale della disposizione di cui all’art. 1173 c.c. che contempla tra le fonti delle obbligazioni “ogni atto e fatto idoneo a produrle”.La prestazione professionale del medico convenzionato s’ iscrive dunque nel momento esecutivo di un obbligo preesistente derivante dalla legge che grava esclusivamente sull’ASL e non anche sul medico convenzionato del cui operato l’ASL si sia avvalso per adempiere alla propria obbligazione e di cui è responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c. Il medico di base partecipa a questa obbligazione nella sola fase esecutiva in ragione del convenzionamento con l’ASL, adempiendo alla prestazione curativa per conto della stessa, senza che lui sia legato al paziente da alcun rapporto obbligatorio ex lege o di carattere negoziale, preesistente alla prestazione curativa, ma derivante invece dal cd. contatto sociale in ragione dell’affidamento che egli crea nel paziente nell’esercizio di un’attività professionale “protetta” e che ugualmente comporta l’applicazione, nella fase patologica del rapporto, delle disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss.

Informazioni su Avv. Elisa Ghiringhelli

Avv. Elisa Ghiringhelli è iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ed è mediatore professionista
Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *