MEDIAZIONE

CHE COS’E’ LA MEDIAZIONE E PERCHE’ CONVIENE.

Il processo civile ordinario, pur essendo un mezzo di tutela necessario e imprescindibile in uno Stato di diritto, presenta dei limiti significativi e dovrebbe per questo essere considerato una “estrema ratio”, per dirimere controversie solo laddove ogni altro strumento alternativo di risoluzione non abbia avuto successo. Nell’ambito del processo civile avanti le Autorità giudiziarie ordinarie ogni parte, tramite il proprio legale, ha come unica possibilità cercare di convincere il Giudice della fondatezza delle proprie ragioni, a discapito di quelle delle altre parti processuali, in una visione “antagonistica”. In questo contesto, la risoluzione della controversia mediante una disposizione che arriva dall’esterno (sentenza del Giudice), raramente permette alla relazione fra le parti di continuare. A ciò si aggiunge l’incertezza dei tempi e la necessaria anticipazione di costi non prevedibili dall’inizio, per cui spesso la sentenza arriva quando la parte vincitrice ha perso, nell’attesa, l’interesse alla vittoria, oppure la vittoria è vanificata dagli eccessivi costi sopportati in termini monetari, emotivi, in stress e aspettative insoddisfatte.

La mediazione offre un’alternativa al giudizio ordinario, per risolvere le controversie civili e commerciali, a costi predeterminati, velocemente e con risultati efficaci.

La mediazione è infatti una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore professionista adeguatamente formato, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze.

Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti. E l’aspetto innovativo è che le parti scelgono in che modo risolvere la controversie e, a differenza di ciò che accade nei Tribunali, possono personalmente esprimere la loro posizione.

La procedura di mediazione è rapida: deve concludersi in tre mesi e il primo incontro tra le parti viene fissato entro un mese dalla presentazione della domanda di mediazione. Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alla stessa e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia.

La mediazione è una procedura dai costi predeterminati e contenuti e le tariffe sono fissate secondo le indicazioni del D.M. 145/2011 e s.m.i. Sulla base delle attuali norme fiscali, i costi possono essere integralmente coperti da un credito d’imposta ai fini IRAP (per le aziende) e ai fini IRPEF (per le persone fisiche) per controversie sino a un valore di circa € 50.000,00. Inoltre, in mediazione le parti possono godere immediatamente di benefici fiscali fino al valore di € 250.000 (es. in caso di trasferimenti immobiliari), facendo intervenire direttamente il notaio all’ interno del procedimento di mediazione.

Il verbale di mediazione, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti i casi in cui non fossero presenti gli avvocati delle parti, l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo e nell’eventualità di avvio di un contenzioso giudiziario, il Giudice può desumerne dal verbale di mediazione elementi di prova e in determinati casi può condannare la parte che ha fatto fallire la mediazione al pagamento delle spese legali e processuali.

La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (proprietà, usucapione, usufrutto, servitù etc. ), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), le parti per legge devono essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione. E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello ( c.d. mediazione delegata o demandata).

Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte o su istanza congiunta delle parti (mediazione congiunta) oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria.

Chiaro è che l’Avvocato, che al contempo eserciti anche attività di mediatore professionista, avrà piena consapevolezza dei meccanismi che regolano il procedimento di mediazione e saprà come sfruttare al meglio le opportunità che il medesimo offre a vantaggio dell’esito positivo della mediazione.

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